STATUTO
DEL COMUNE DI SAN GIACOMO
DELLE SEGNATE
APPROVATO CON DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE N. 40
DEL 03.07.00
ELEMENTI
COSTITUTIVI
Art.1
Principi
fondamentali
1.Il Comune
di San Giacomo delle
Segnate è ente autonomo
locale il quale ha
rappresentatività generale
secondo i principi della
Costituzione e della legge
generale dello Stato.
2.L'autogoverno del Comune
si realizza con i poteri e
gli istituti di cui al
presente Statuto
Art. 2
Finalità
1. Il Comune
promuove lo sviluppo ed il
progresso civile, sociale
ed economico della propria
comunità ispirandosi ai
valori ed agli obbiettivi
della Costituzione.
2. Il Comune persegue la
collaborazione con tutti i
soggetti pubblici e privati
e promuove la
partecipazione dei
cittadini, delle forze
sociali, economiche e
sindacali alla
amministrazione. L'azione
del governo è rivolta anche
alle persone che comunque
entrano in rapporto con
l'Ente per ragioni di
dimora temporanea, di
lavoro o di interessi
localizzati sul territorio
del Comune.
3. La sfera di governo del
Comune è costituita
dall'ambito territoriale
degli interessi.
4. Il Comune ispira la
propria azione ai seguenti
criteri e principi:
a) il superamento degli
squilibri economici,
sociali e territoriali
esistenti nel proprio
ambito;
b) la promozione della
funzione sociale
dell'iniziativa economica,
pubblica privata, anche
attraverso lo sviluppo di
forme di associazionismo
economico e di
cooperazione;
c) il sostegno della
realizzazione di un sistema
globale ed integrato di
sicurezza sociale e di
tutela attiva della persona
anche con le attività delle
organizzazioni di
volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo
delle risorse naturali,
ambientali, storiche e
culturali presenti nel
proprio territorio per
garantire alla collettività
una migliore qualità di
vita;
e) opera al fine di
conseguire il pieno
sviluppo della persona
umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i
cittadini
all'organizzazione
politica, economica,
sociale e culturale del
Paese;
f) riconosce e garantisce
la partecipazione delle
formazioni sociali nelle
quali si svolge la
personalità umana, sostiene
il libero svolgimento della
vita sociale dei gruppi,
delle istituzioni della
comunità locale e favorisce
lo sviluppo delle
associazioni
democratiche.
g) il Comune, in conformità
ai principi costituzionali
ed alle norme
internazionali che
riconoscono i diritti
innati delle persone umane,
sanciscono il ripudio della
guerra come mezzo di
risoluzione delle
controversie internazionali
e promuovono la
cooperazione fra i popoli,
riconosce nella pace un
diritto fondamentale della
persona e dei popoli. A tal
fine il Comune promuove una
cultura della pace e dei
diritti umani mediante
iniziative culturali e di
ricerca, di educazione e di
informazione, con il
sostegno delle associazioni
che promuovono la
solidarietà con le persone
e con le popolazioni più
povere. Il Comune promuove
l'inserimento degli
immigrati e dei rifugiati
politici nella comunità
locale rimuovendo gli
ostacoli che impediscono
alle persone dimoranti nel
territorio comunale di
utilizzare i servizi
essenziali offerti ai
cittadini.
Il Comune,
con riferimento alla
Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo
approvata dall'ONU,
riconosce il valore della
vita umana dall'inizio alla
morte naturale e promuove
ogni iniziativa di concreta
solidarietà verso ogni
persona indipendentemente
dalle sue condizioni
fisiche, psichiche,
economiche e sociali, dalle
sue convinzioni politiche e
religiose, dalla sua razza
e dalla sua età.
Art. 3
Programmazione e forme di
cooperazione
1. Il Comune
realizza le proprie
finalità adottando il
metodo e gli strumenti
della programmazione e
della verifica dei
risultati raggiunti in
termini di benefici per la
comunità.
2. Il Comune concorre alla
determinazione degli
obiettivi contenuti nei
programmi dello Stato e
della Regione Lombardia,
avvalendosi dell'apporto
delle formazioni sociali,
economiche, sindacali e
culturali operanti nel suo
territorio.
3. I rapporti con gli altri
Comuni, la Provincia e la
Regione sono informati ai
principi di cooperazione,
equiordinazione,
complementarietà e
sussidiarietà tra le
diverse sfere di
autonomia.
Art. 4
Territorio e sede
comunale
1. La
Circoscrizione del Comune è
costituita dal centro
urbano si San Giacomo delle
Segnate che è sede comunale
e dalla frazione di
Malcantone.
2. Il territorio del Comune
si estende per Kmq. 16,27
confinante con i Comuni di
Concordia S/S (MO),
Quistello e San Giovanni
del Dosso.
3. Il palazzo civico, sede
comunale, è ubicato in San
Giacomo delle Segnate che è
il Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi
elettivi collegiali si
svolgono nella sede
comunale. In casi del tutto
eccezionali e per
particolari esigenze, il
Consiglio può riunirsi
anche in luoghi diversi
dalla propria sede.
5. La modifica della
denominazione delle borgate
e frazioni e della sede
Comunale può essere
proposta dal Consiglio
previa consultazione
popolare, nel rispetto
della legge regionale.
Art. 5
Albo Pretorio
1. Il Consiglio Comunale
individua nel palazzo
civico apposito spazio da
destinare ad Albo Pretorio
per la pubblicazione degli
atti ed avvisi previsti
dalla Legge, dallo Statuto
e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve
garantire l'accessibilità,
l'integralità e la facilità
di lettura.
3. Il Messo Comunale cura
l'affissione degli atti di
cui al 1° comma e ne
certifica l'avvenuta
pubblicazione.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e
nel sigillo si identifica
con il nome di San Giacomo
delle Segnate.
2. Nelle cerimonie e nelle
altre pubbliche ricorrenze,
e ogni qualvolta sia
necessario rendere
ufficiale la partecipazione
dell'ente a una particolare
iniziativa, il Sindaco può
disporre che venga esibito
il gonfalone con lo stemma
del Comune.
3. La Giunta può
autorizzare l'uso e la
riproduzione dello stemma
del Comune per fini non
istituzionali soltanto ove
sussista un pubblico
interesse.
>>TORNA
PARTE
PRIMA
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
Titolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE
CARICHE ELETTIVE
Art. 7
Dimissioni
1. Qualora
non sia disposto
altrimenti, la
dichiarazione della
decadenza da un determinato
ufficio spetta allo stesso
soggetto che ha proceduto
alla nomina.
2. Le dimissioni, con
esclusione di quelle da
consigliere comunale,
devono essere presentate
per iscritto al Sindaco, il
quale è tenuto a
comunicarle all'organo che
ha proceduto alla relativa
nomina nella prima seduta
successiva.
3. Ove non altrimenti
disposto, le dimissioni
hanno efficacia dal momento
della surroga, la quale
deve avvenire entro 60
giorni dalla data di
presentazione.
Art. 8
Prorogatio
1. Coloro che
sono nominati a tempo ad un
pubblico ufficio, allorchè
sia trascorso il tempo
prefisso, rimangono in
carica fino
all'insediamento dei
successori, e comunque per
un periodo di tempo non
superiore a quello previsto
dalla normativa generale
vigente al momento del
verificarsi
dell'accadimento. E' fatta
salva ogni altra specifica
disciplina stabilita dalla
legge, dal presente statuto
o dai regolamenti.
Art. 9
Durata in carica degli
Organi Collegiali
1. Negli
organi collegiali la
scadenza dei componenti è
simultanea. Chi surroga un
membro che per qualche
motivo abbia cessato anzi
tempo di far parte del
collegio, rimane in carica
solo fino a quando sarebbe
durato il suo
predecessore.
>>TORNA
Titolo 2
ORGANI ELETTIVI
Capo I
Norme generali
Art. 10
Individuazione
1. Sono
organi del Comune: il
Consiglio, la Giunta
Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale
rappresenta la collettività
comunale, determina
l'indirizzo politico,
sociale ed economico del
Comune e ne controlla
l'attuazione. Il Consiglio
è dotato di autonomia
funzionale e organizzativo
secondo i criteri e le
modalità stabilite dal
regolamento.
3. La Giunta Comunale è
organo di attuazione degli
indirizzi generali di
governo e collabora con il
Sindaco
nell'amministrazione
dell'Ente.
4. Il Sindaco è il
responsabile
dell'amministrazione del
Comune, è il legale
rappresentante dell'Ente,
convoca e presiede il
Consiglio Comunale e la
Giunta, ed è Ufficiale di
Governo per i servizi di
competenza statale.
>>TORNA
Art. 11
Deliberazioni degli organi
collegiali
1. Gli organi
collegiali deliberano
validamente con
l'intervento della metà dei
componenti assegnati ed a
maggioranza dei voti
favorevoli sui contrari,
salvo maggioranze speciali
previste espressamente
dalle leggi.
2. Per gli atti di nomina
di componenti di
commissioni o di
rappresentanti del
Consiglio Comunale, di
norma si procederà con voto
limitato a un solo
nominativo e risulteranno
eletti i candidati che
avranno ottenuto il maggior
numero di voti, purchè non
inferiori a due. A parità
di voti risulterà eletto il
più anziano di età.
3. Tutte le deliberazioni
sono assunte, di regola,
con votazione palese. Sono
da assumere a scrutinio
segreto le deliberazioni
consiliari concernenti
persone, quando venga
esercitata una facoltà
discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle
qualità soggettive di una
persona o sulla valutazione
dell'azione da essa
svolta.
4. Le sedute del Consiglio
sono pubbliche. Nel caso in
cui debbano essere
formulati valutazioni e
apprezzamenti su persone,
il Presidente dispone la
trattazione dell'argomento
in seduta segreta.
5. L'istruttoria e la
documentazione delle
proposte di deliberazione,
il deposito degli atti e la
verbalizzazione delle
sedute del Consiglio e
della Giunta sono curate
dal Segretario Comunale,
secondo le modalità ed i
termini stabiliti dal
regolamento del Consiglio
Comunale. Quando si trova
in uno dei casi di
incompatibilità, il
Segretario Comunale non
partecipa alle sedute e
viene sostituito in via
temporanea da un componente
dell'organo deliberante
nominato dal
Presidente.
6. I verbali delle sedute
sono firmati dal Sindaco o
da chi legittimamente lo
sostituisce, dal Segretario
o da chi legittimamente lo
sostituisce.
Il
Consiglio Comunale
Art.12
Competenze del Consiglio
Comunale
1. Il Consiglio Comunale
esercita le podestà e le
competenze previste dalla
legge e svolge le sue
attribuzioni conformandosi
ai principi , ai criteri,
alle modalità ed ai
procedimenti stabiliti nel
presente Statuto e nelle
norme regolamentari.
2. Impronta l'azione
complessiva dell'Ente ai
principi di pubblicità,
trasparenza, legalità, ai
fini di assicurare il buon
andamento e
l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti
fondamentali privilegia il
metodo e gli strumenti
della programmazione,
perseguendo il raccordo con
la programmazione
provinciale, regionale e
statale.
4. Gli atti fondamentali
devono contenere
l'individuazione degli
obiettivi e delle finalità
da raggiungere e la
destinazione delle risorse
e degli strumenti necessari
all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione
al principio di
solidarietà.
Art. 13
Programma di governo
1. Nella
prima seduta del Consiglio,
convocata dopo la
proclamazione degli eletti,
il Sindaco, sentita la
Giunta, presenta al
Consiglio Comunale le linee
programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti
da realizzare durante il
mandato
politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere
comunale ha il pieno
diritto di intervenire
nella definizione delle
linee programmatiche,
proponendo le integrazioni,
gli adeguamenti e le
modifiche, mediante la
presentazione di appositi
emendamenti, secondo le
modalità indicate dal
regolamento del Consiglio
Comunale. Il programma di
governo viene sottoposto a
votazione finale.
3. Il Consiglio definisce
annualmente l'attuazione
delle linee programmatiche
con l'approvazione della
relazione previsionale e
programmatica, del bilancio
preventivo e del bilancio
pluriennale, nel cui atto
deliberativo di
approvazione sono
espressamente dichiarate
coerenti con le predette
linee.
4. La verifica da parte del
Consiglio dell'attuazione
del programma avviene due
volte nel corso del mandato
e precisamente: la prima
entro 24 mesi dalla data di
insediamento e la seconda
al termine del mandato
amministrativo e comunque
non oltre la data di
convocazione dei comizi
elettorali. Sarà compito
del Sindaco e degli
Assessori presentare al
Consiglio relazione di
illustrazione del programma
svolto e delle azioni che
si intendono porre in
essere sino alla scadenza
del mandato.
5. E' facoltà del Consiglio
provvedere ad integrare o
modificare , nel corso del
mandato, le linee
programmatiche, sulla base
delle esigenze e delle
problematiche che dovessero
emergere in ambito
locale.
Art. 14
Sessioni, convocazioni,
presidenza
1. L'attività del Consiglio
si svolge in sedute
ordinarie, straordinarie e
d'urgenza..
2. Ai fini della
convocazione, sono
ordinarie le sedute nelle
quali vengono iscritte le
proposte di deliberazione
inerenti allo Statuto, al
bilancio di previsione ed
al rendiconto del
bilancio.
3. La convocazione del
Consiglio, la definizione
dell'ordine del giorno
degli argomenti da trattare
e la presidenza delle
sedute sono di competenza
del Sindaco.
4. In caso di richiesta di
convocazione del Consiglio
da parte di almeno un
quinto dei consiglieri, la
riunione deve tenersi entro
20 giorni e devono essere
inseriti all'ordine del
giorno gli argomenti
proposti, purchè di
competenza consiliare.
5. Qualora nessuno degli
Assessori abbia la
qualifica di Consigliere,
in caso di assenza o
impedimento del Sindaco, le
sedute del Consiglio
Comunale sono presiedute
dal Consigliere
anziano.
6. Gli adempimenti previsti
dal 3° comma, in caso di
dimissioni decadenza,
rimozione o decesso del
Sindaco, sono assolte dal
Consigliere Anziano.
7. Il Consiglio può
incaricare, con apposita
deliberazione, uno o più
Consiglieri di riferire su
oggetti che esigono
indagini od esame
speciale.
>>TORNA
Art. 15
Prima adunanza del
Consiglio
1. La prima
adunanza del Consiglio
Comunale dopo le elezioni è
convocata dal Sindaco
neo-eletto, nel termine di
dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti,
deve tenersi entro dieci
giorni dalla diramazione
dell'invito di convocazione
ed è presieduta dal Sindaco
medesimo.
2. Il Consiglio Comunale
nella sua prima seduta e
prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto,
esamina la condizione di
tutti gli eletti, compreso
il Sindaco, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 75
D.P.R. 16 maggio 1960
n.570.
3. Il Sindaco neo-eletto
nella prima adunanza del
nuovo Consiglio Comunale,
dopo aver prestato
giuramento di fedeltà alla
Costituzione, comunica i
nominativi degli assessori
e del vice-Sindaco.
Art. 16
Stato giuridico, diritti e
doveri dei Consiglieri
1. Lo stato
giuridico, le dimissioni e
la sostituzione dei
consiglieri sono regolati
dalla legge.
2. I consiglieri
rappresentano l'intera
comunità, alla quale
rispondono.
3. Il Consigliere anziano
viene individuato con le
modalità ed i criteri di
cui all'art. 1 - comma 2
ter della legge 25 marzo
1993 n. 81. A parità di
voti le funzioni sono
esercitate dal più anziano
di età.
4. I consiglieri comunali
hanno il dovere di
intervenire alle sedute del
Consiglio Comunale e di
partecipare ai lavori delle
commissioni consiliari
permanenti delle quali
fanno parte.
5. La mancata
partecipazione dei
consiglieri a tre sedute
consecutive del Consiglio
Comunale ovvero a sei
sedute nel corso dell'anno
solare non giustificate da
gravi e comprovati motivi
di salute, dà luogo
all'inizio del procedimento
per la dichiarazione della
decadenza del Consigliere,
con contestuale invio di
avviso all'interessato che
può far pervenire le
proprie osservazioni entro
15 giorni dalla notifica
dell'avviso.
6. Trascorso tale termine,
il Consiglio esamina e
infine delibera in merito,
tenuto adeguatamente conto
delle cause giustificative
presentate da parte del
consigliere interessato.
Copia della delibera è
notificata all'interessato
entro 10 giorni.
7. La decadenza dalla
carica di consigliere per
una delle cause previste
dalla legge o dal presente
Statuto, è pronunciata dal
Consiglio Comunale,
d'ufficio o su istanza di
qualunque elettore del
Comune, dopo decorso il
termine di almeno dieci
giorni dalla notificazione
all'interessato della
proposta di decadenza.
8. Il Consigliere ha
diritto di iniziativa su
ogni questione sottoposta
alla deliberazione del
Consiglio. Ha inoltre
diritto di presentare
interrogazioni, mozioni e
interpellanze secondo le
modalità disciplinate
dall'apposito regolamento
del Consiglio Comunale.
9. Il Consigliere ha
diritto di ottenere dagli
uffici del Comune e delle
aziende ed Enti da esso
dipendenti tutte le notizie
ed informazioni utili
all'espletamento del
mandato.
10. Le forme ed i modi per
l'esercizio di tale diritto
sono disciplinati dal
regolamento.
11. Il Consigliere è tenuto
al segreto d'ufficio nei
casi specificatamente
determinati dalla legge,
nonchè all'uso delle
informazioni di cui è
venuto in possesso in forza
della carica di
consigliere, nei limiti e
nel rispetto della legge
675/1996.
12. Per il computo dei
quorum per il funzionamento
del Consiglio Comunale
previsti dalla normativa
vigente , si fa riferimento
al numero dei consiglieri
assegnati al Comune,
escluso il Sindaco.
13. Ciascun consigliere è
tenuto ad eleggere un
domicilio nel territorio
comunale.
14. L'elenco delle
deliberazioni adottate
dalla Giunta Comunale è
trasmesso ai capogruppo
consiliari contestualmente
all'affissione all'albo
pretorio. I testi delle
deliberazioni, completi di
tutta la documentazione
allegata quale parte
integrante e sostanziale,
sono a disposizione per la
visione e consultazione da
parte dei consiglieri.
Art. 17
Gruppi consiliari
1. I
consiglieri comunali si
costituiscono in gruppi
composti da uno o più
componenti.
2. A tal fine, entro 10
giorni dalla convalida
degli eletti, i consiglieri
devono comunicare a quale
gruppo appartengono e,
congiuntamente per ogni
gruppo, il nome del
consigliere che svolge le
funzioni di capogruppo e di
chi lo sostituisce in caso
di assenza o
impedimento.
Art. 18
Commissioni
1. Il
Consiglio Comunale può
istituire nel suo seno
commissioni permanenti,
temporanee o speciali.
2. Il regolamento
disciplina il loro numero,
le materie di competenza,
il funzionamento e la loro
composizione nel rispetto
del criterio proporzionale.
Può essere previsto un
sistema di rappresentanza
plurima.
3. Le commissioni possono
invitare a partecipare ai
propri lavori Sindaco,
assessori, organismi
associativi, funzionari o
rappresentanze di forze
sociali, politiche ed
economiche per l'esame di
specifici argomenti.
4. Le commissioni sono
tenute a sentire il Sindaco
e gli assessori ogni volta
questi lo chiedano.
Art. 19
Attribuzioni delle
Commissioni
1. Compito
principale delle
commissioni permanenti è
l'esame preparatorio degli
atti deliberativi del
Consiglio al fine di
favorire il miglior
esercizio delle funzioni
dell'organo stesso.
2. Compito delle
commissioni temporanee e di
quelle speciali è l'esame
di materie relative a
questioni di carattere
particolare o generale
individuate dal Consiglio
Comunale.
3. Il regolamento dovrà
disciplinare l'esercizio
delle seguenti
attribuzioni:
a. la nomina
del presidente della
commissione;
b. le
procedure per l'esame e
l'approfondimento di
proposte di deliberazioni
loro assegnate dagli organi
del Comune;
c. forme per
l'esternazione dei pareri ,
in ordine a quelle
iniziative sulle quali per
determinazione dell'organo
competente, ovvero in virtù
di previsione
regolamentare, sia ritenuta
opportuna la preventiva
consultazione;
d. metodi,
procedimenti e termini per
lo svolgimento di studi,
indagini, ricerche ed
elaborazione di
proposte.
Art. 20
Attività ispettiva e di
controllo dei consiglieri
(art.19 legge 25.3.1983
nr.81)
1. Le modalità e le forme
di esercizio del diritto di
iniziativa e di controllo
del consigliere comunale,
previste dalla legge, sono
disciplinati dal
regolamento.
2. Le interrogazioni e le
istanze di sindacato
ispettivo possono essere
inoltrate al Sindaco per
chiedere ispezioni e
verifiche su fatti e
circostanze di particolare
gravità. Esse sono
presentate per iscritto da
uno o più consiglieri. Il
Consigliere nel presentarle
può chiedere che siano
trattate in Consiglio
Comunale e/o data risposta
scritta. La risposta a tali
atti deve essere data entro
30 gg. dalla loro
presentazione o con
l'iscrizione all'o.d.g. del
Consiglio Comunale o con
lettera del Sindaco o degli
assessori dallo stesso
delegati.
>>TORNA
Capo II°
La Giunta Comunale
Art.
21
Giunta Comunale
1. La Giunta
è organo di impulso e di
gestione amministrativa,
collabora col Sindaco al
governo del Comune ed.
impronta la propria
attività ai principi della
trasparenza e
dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti
gli atti idonei al
raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità
dell'Ente nel quadro degli
indirizzi generali ed in
attuazione delle decisioni
fondamentali approvate dal
Consiglio Comunale. In
particolare, la Giunta
esercita le funzioni di
indirizzo
politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed
i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti
rientranti nello
svolgimento di tali
funzioni e verifica la
rispondenza dei risultati
dell'attività
amministrativa e della
gestione agli indirizzi
impartiti.
Art. 22
Composizione della Giunta
Comunale
1. La Giunta
è composta dal Sindaco e da
un numero di assessori
determinato dal Sindaco,
secondo le esigenze
amministrative dallo stesso
valutate, tra un minimo di
due ed un massimo di
quattro.
2. Possono essere nominati
assessori anche cittadini
non facenti parte del
Consiglio, purchè dotati
dei requisiti di
compatibilità ed
eleggibilità alla carica di
consigliere ed in possesso
di particolare competenza
ed esperienza tecnica,
amministrativa o
professionale.
3. Gli assessori esterni
possono partecipare alle
sedute del Consiglio ed
intervenire nella
discussione, ma non hanno
diritto di voto.
Art. 23
Nomina e prerogative
1. La Giunta
è nominata dal Sindaco nei
termini e con le modalità
stabilite dalla legge.
2. Le cause di
incompatibilità, la
posizione giuridica, lo
status dei componenti
l'organo e gli istituti
della decadenza e della
revoca sono disciplinati
dalla legge.
3. Oltre ai casi di
incompatibilità di cui al
precedente comma 2, non
possono contemporaneamente
far parte della Giunta
Comunale ascendenti e
discendenti, fratelli,
coniugi, affini di primo
grado, genitore adottivo e
adottati.
4. Gli assessori, nei casi
di revoca o di dimissioni
singole, cessano dalla
carica dal momento
dell'acquisizione al
protocollo del relativo
provvedimento.
5. Salvi i casi di revoca e
dimissioni singole, la
Giunta rimane in carica
fino al giorno della
proclamazione degli eletti
in occasione del rinnovo
del Consiglio Comunale.
6. La Giunta all'atto
dell'insediamento esamina
le condizioni di
eleggibilità e
compatibilità dei propri
membri.
Art. 24
Organizzazione della
Giunta
1. L'attività
della Giunta Comunale è
collegiale.
2. Gli assessori sono
preposti ai vari rami
dell'amministrazione
comunale.
3. Gli assessori sono
responsabili collegialmente
degli atti della
Giunta.
4. Le attribuzioni dei
singoli assessori sono
comunicate dal Sindaco al
Consiglio Comunale nella
prima seduta utile.
5. Con la stessa modalità
del comma 4 del presente
articolo, il Sindaco
conferisce ad uno degli
assessori le funzioni di
vice Sindaco, al fine di
garantire la sostituzione
del Sindaco in caso di sua
assenza o impedimento
temporaneo.
6. Le attribuzioni e le
funzioni di cui ai
precedenti commi 4°e 5°
possono essere modificate
dal Sindaco, con
provvedimento motivato.
7. Il Sindaco comunica al
Consiglio Comunale, nella
prima seduta utile, le
eventuali sostituzioni
degli assessori.
Art. 25
Competenze
l. La Giunta
collabora con il Sindaco
nell'amministrazione del
Comune e compie gli atti
che, ai sensi di legge o
del presente Statuto, non
siano riservati al
Consiglio e non rientrino
nelle competenze attribuite
al Sindaco, al Segretario
Comunale, al direttore od
ai responsabili dei servizi
comunali.
2. La Giunta opera in modo
collegiale, dà attuazione
agli indirizzi
generaliespressi dal
Consiglio e svolge attività
propositiva e di impulso
nei confronti dello
stesso.
3. La Giunta, in
particolare, nell'esercizio
delle attribuzioni di
governo e delle funzioni
organizzative:
a) propone al
Consiglio i
regolamenti;
b) approva i
progetti, i programmi
esecutivi e tutti i
provvedimenti che non siano
riservati dalla legge o dai
regolamenti di contabilità
e di organizzazione degli
uffici e dei servizi ai
responsabili degli uffici e
dei servizi comunali.
c) elabora le
linee di indirizzo e
predispone le proposte di
provvedimenti da sottoporre
alle determinazioni del
Consiglio.
d) assume
attività di iniziativa, di
impulso e di raccordo con
gli organi di
partecipazione e
decentramento.
e) nomina i
membri delle Commissioni
per i concorsi pubblici su
proposta del responsabile
del servizio
interessato.
f) approva il
regolamento
sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri
generali stabiliti dal
Consiglio.
g) autorizza
il Sindaco a nominare un
direttore generale o a
conferire le relative
funzioni al Segretario
Comunale;
h) dispone
l'accettazione od il
rifiuto di lasciti e
donazioni di beni
mobiliari;
i) fissa la
data di convocazione dei
comizi per i referendum e
costituisce l'ufficio
comunale per le elezioni,
cui è rimesso
l'accertamento della
regolarità del
procedimento;
j) provvede
all'individuazione dei
soggetti a cui conferire
incarichi di assistenza
legale, di consulenza
professionale e tecnica,
nel rispetto delle vigenti
normative;
k) approva
gli accordi di
contrattazione decentrata,
fatta salva la materia
riservata alla competenza
normativa del
Consiglio;
l) approva,
ai sensi del regolamento e
degli accordi decentrati, i
parametri e gli standard
per misurare la
produttività dell'apparato,
sentito il direttore
generale se nominato;
m) determina,
su proposta del nucleo di
valutazione, i misuratori
ed i modelli di rilevazione
del controllo interno di
gestione secondo i principi
stabiliti dal
Consiglio;
n) approva il
P.E.G. ;
o) approva,
con funzioni di controllo,
i verbali dei concorsi
proclamandone i candidati
dichiarati idonei;
p) provvede
all'individuazione dei
soggetti destinatari di
contributi e benefici
economici, sulla base dei
criteri e secondo le
modalità dell'apposita
regolamentazione;
q) autorizza
il Comune ad introdurre o
resistere ad un'azione
giudiziaria, qualunque sia
la magistratura giudicante
ed il grado di appello,
compresi i provvedimenti
cautelativi e le azioni
possessorie.
Art. 26
Adunanza e
deliberazioni
1. La Giunta Comunale è
convocata e presieduta dal
Sindaco o da chi
legittimamente lo
sostituisce.
2. La giunta delibera con
l'intervento della metà dei
membri in carica e a
maggioranza assoluta dei
voti.
3. Le sedute della Giunta
non sono pubbliche, salvo
diversa decisione della
Giunta stessa.
4. Nelle votazioni palesi
in caso di parità prevale
il voto del Sindaco o di
chi presiede
l'adunanza.
Art. 27
Decadenza della Giunta e
mozione di sfiducia
1.La Giunta decade in caso
di dimissioni, impedimento
permanente, rimozione
decadenza o decesso del
Sindaco. In questi casi si
provvede allo scioglimento
del Consiglio. Il Consiglio
e la Giunta restano in
carica fino alla elezione
del nuovo Consiglio e del
nuovo Sindaco. Fino alle
predette elezioni le
funzioni del Sindaco svolte
dal vicesindaco.
2. Lo scioglimento del
Consiglio Comunale
determina in ogni caso la
decadenza del Sindaco e
della Giunta.
3. Il voto del Consiglio
Comunale contrario ad una
proposta del Sindaco o
della Giunta non comporta
le dimissioni degli
stessi.
4. Il Sindaco e la Giunta
cessano dalla carica in
caso di approvazione di una
mozione si sfiducia votata
per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei
componenti del
Consiglio.
5. La mozione di sfiducia
deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due
quinti dei consiglieri
assegnati senza computare a
tal fine il Sindaco e viene
messa in discussione non
prima di dieci giorni e non
oltre 30 giorni dalla sua
presentazione. Se la
mozione è approvata si
procede allo scioglimento
del Consiglio e alla nomina
di un commissario.
>>TORNA
CAPO III
IL SINDACO
Art. 28
Sindaco
Il Sindaco è
eletto direttamente dai
cittadini secondo le
modalità stabilite nella
legge che disciplina
altresì i casi di
ineleggibilità, di
incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di
cessazione dalla
carica.
1. Egli
rappresenta il Comune ed è
l'organo responsabile
dell'amministrazione,
sovrintende alle verifiche
di risultato connesse al
funzionamento dei servizi
comunali, impartisce
direttive al Segretario
Comunale, al direttore, se
nominato, ed ai
responsabili dei servizi in
ordine agli indirizzi
amministrativi e
gestionali, nonché
sull'esecuzione degli
atti.
2. Il Sindaco esercita le
funzioni attribuitegli
dalle leggi, dallo Statuto,
dai regolamenti e
sovrintende
all'espletamento delle
funzioni statali o
regionali attribuite al
Comune. Egli ha inoltre
competenza e poteri di
indirizzo, di vigilanza e
controllo sull'attività
degli assessori e delle
strutture gestionali ed
esecutive.
3. Il Sindaco è inoltre
competente, nell'ambito
della disciplina regionale,
sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio
Comunale e sentite le
categorie interessate, a
coordinare gli orari di
apertura al pubblico degli
uffici, degli esercizi
commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi
pubblici, nonchè degli
orari dei servizi
periferici delle
amministrazioni pubbliche,
considerando i bisogni
delle diverse fasce di
popolazione interessate,
con particolare riguardo
alle esigenze delle persone
che lavorano.
4. Al Sindaco, oltre alle
competenze di legge, sono
assegnate, dal presente
statuto e dai regolamenti,
attribuzioni quale organo
di amministrazione, di
vigilanza e poteri di
autorganizzazione delle
competenze connesse
all'ufficio.
Art. 29
Attribuzioni di
amministrazione
1. Il Sindaco
ha la rappresentanza
generale dell'ente, può
delegare le sue funzioni o
parte di esse ai singoli
assessori ed è organo
responsabile
dell'Amministrazione del
Comune. In particolare il
Sindaco:
a) dirige e
coordina l'attività
politica ed amministrativa
del Comune, fatte salve le
competenze del direttore,
se nominato, e dei
responsabili dei servizi,
nonchè l'attività della
Giunta e dei singoli
assessori;
b) promuove e
conclude accordi di
programma con tutti i
soggetti pubblici previsti
dalla legge, previa
acquisizione, se
necessaria, di atto di
indirizzo della Giunta o
del Consiglio Comunale;
c) convoca i
comizi per i
referendum;
d) adotta le
ordinanze previste dalla
legge quali contingibili ed
urgenti e quelle da
assumere in qualità di
Ufficiale di Governo;
e) nomina il
Segretario Comunale
scegliendolo nell'apposito
albo;
f) conferisce
e revoca al Segretario
Comunale, se lo ritiene
opportuno e previa
deliberazione della Giunta
Comunale, le funzioni di
direttore generale nel caso
in cui non sia stipulata la
convenzione con altri
Comuni per la nomina del
direttore;
g) nomina i
responsabili degli uffici e
dei servizi, attribuisce
gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione
esterna in base ad esigenze
effettive e
verificabili;
h) può
concludere accordi con i
soggetti interessati al
fine di determinare il
contenuto discrezionale del
provvedimento finale di sua
competenza;
i) rilascia
le autorizzazioni di
polizia amministrativa ed
in generale adotta tutti
gli atti affidatigli dalla
legge quale Ufficiale di
polizia giudiziaria ed
autorità locale di pubblica
sicurezza;
j) assegna
gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica nei
casi di emergenza o
particolare gravità di cui
all'art. 38 della legge n.
142/90;
k) adotta i
provvedimenti concernenti
il personale non assegnati
dalla legge, dal presente
statuto e dal regolamento
di organizzazione alle
attribuzioni della Giunta,
del Segretario Comunale e
dei responsabili dei
servizi;
l) ha la
rappresentanza in giudizio
del Comune e, previa
deliberazione della Giunta
Comunale, promuove davanti
all'autorità giudiziaria i
provvedimenti cautelativi e
le azioni possessorie;
m) stipula,
in rappresentanza
dell'Ente, le convenzioni
con altri Comuni e la
Provincia ai sensi
dell'art. 24 della L. n.
142/90;
n) nomina i
componenti della Giunta,
tra cui un Vice
Sindaco;
o) nomina,
designa e revoca sulla base
degli indirizzi del
Consiglio Comunale, i
rappresentanti del Comune
presso enti, società,
aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco
può altresì conferire
delega ai consiglieri
comunali nei limiti e con
le modalità di cui all'art.
38 comma 6 della legge n.
142/90;
Art. 30
Attribuzioni di
vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce
direttamente presso tutti
gli uffici e servizi
informazioni ed atti anche
riservati;
b) promuove
direttamente o avvalendosi
del Segretario Comunale
indagini e verifiche
amministrative sull'intera
attività del Comune;
c) compie gli
atti conservativi urgenti
dei diritti del Comune;
d) può
disporre l'acquisizione di
atti, documenti ed
informazioni presso le
aziende speciali, le
istituzioni e le società
per azioni, appartenenti
all'Ente, tramite i
rappresentanti legali delle
stesse e ne informa il
Consiglio Comunale;
e) collabora
con il revisore dei conti
del Comune per definire le
modalità di svolgimento
delle sue funzioni nei
confronti delle istituzioni
;
f) promuove
ed assume iniziative atte
ad assicurare che
uffici,servizi, aziende
speciali, istituzioni e
società a cui il Comune
partecipa svolgano le loro
attività secondo gli
obbiettivi indicati dal
Consiglio ed in coerenza
con gli indirizzi attuativi
espressi dalla Giunta.
Art. 31
Attribuzione di
organizzazione
1. Il
Sindaco:
a) stabilisce
gli argomenti all'ordine
del giorno delle sedute e
dispone la convocazione del
Consiglio Comunale, sentita
la Giunta, e lo preside ai
sensi del regolamento.
Quando la richiesta è
formulata da 1/5 dei
Consiglieri provvede alla
convocazione entro venti
giorni.;
b) convoca e
presiede la conferenza dei
capigruppo consiliari
secondo la disciplina
regolamentare;
c) esercita i
poteri di polizia nelle
adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di
partecipazione popolare dal
Sindaco presiedute, nei
limiti previsti dalle
leggi;
d) propone
argomenti da trattare e
dispone con atto formale la
convocazione della Giunta e
la presiede;
e) ha potere
di delega generale o
parziale delle sue
competenze ed attribuzioni
ad uno o più assessori;
f) riceve le
interrogazioni, le
interpellanze e le mozioni
da sottoporre al
Consiglio.
Art.32
Vice Sindaco
l. Il Vice
Sindaco è l'assessore
nominato dal Sindaco per
l'esercizio di tutte le
funzioni dello stesso in
caso di assenza o
impedimento temporaneo di
questi.
>>TORNA
Parte
seconda
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI PUBBLICI
Titolo I
UFFICI E PERSONALE
Art. 33
Principi strutturali ed
organizzativi
1. L'amministrazione del
Comune si esplica mediante
il perseguimento di
obiettivi specifici e deve
essere improntata ai
seguenti principi:
a) un'
organizzazione del lavoro
per progetti, obiettivi e
programmi;
b) analisi e
individuazione delle
produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del
grado di efficacia
dell'attività svolta da
ciascun elemento
dell'apparato;
c)
individuazione di
responsabilità strettamente
collegate all'ambito di
autonomia decisionale dei
soggetti;
d)
superamento della
separazione rigida delle
competenze nella divisione
del lavoro e conseguimento
della massima flessibilità
delle strutture e del
personale e della massima
collaborazione tra gli
uffici;
e)
esaltazione della posizione
di servizio alla
cittadinanza propria di
ogni attività pubblica;
f)
istituzione del controllo
di gestione e del nucleo di
valutazione;
g)
valutazione annuale
dell'attività prestata ad
ogni livello, avvalendosi,
per i responsabili di
settore o servizio, del
nucleo di valutazione . La
valutazione del Segretario
e del Direttore generale,
se nominato, è fatta dal
Sindaco;
h)
incentivazione effettiva
del personale basata sulla
qualità ed efficienza della
prestazione, escludendo
comunque ripartizioni
generalizzate
Art. 34
Organizzazione degli uffici
e del personale
1. Il Comune
disciplina con appositi
atti la dotazione organica
del personale e, in
conformità alle norme del
presente statuto,
l'organizzazione degli
uffici e dei servizi .
2. Gli uffici
sono organizzati secondo
principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza e
criteri di funzionalità,
economicità di gestione e
flessibilità della
struttura.
3. I servizi
e gli uffici operano sulla
base delle esigenze dei
cittadini, adeguando
conseguentemente l'azione
amministrativa ed i servizi
offerti e verificandone la
rispondenza ai bisogni e
all'economicità.
4. Gli orari
dei servizi aperti al
pubblico vengono fissati
per il soddisfacimento
delle esigenze dei
cittadini.
Art. 35
Regolamento degli uffici e
dei servizi
1. Il Comune
attraverso il regolamento
di organizzazione degli
uffici e dei servizi
stabilisce le norme
generali per
l'organizzazione ed il
funzionamento degli uffici
e, in particolare, le
attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna
struttura organizzativa, i
rapporti reciproci tra
uffici e servizi e tra
questi e gli organi
amministrativi.
2. Il
regolamento si uniforma al
principio secondo cui agli
organi di governo è
attribuita la funzione
politica di indirizzo e di
controllo, intesa come
potestà di stabilire, in
piena autonomia, obiettivi
e finalità dell'azione
amministrativa in ciascun
settore e di verificarne il
conseguimento; al
direttore, se nominato, ed
ai funzionari responsabili
spetta, ai fini del
perseguimento degli
obiettivi assegnati, il
compito di definire,
congruamente con i fini
istituzionali, gli
obiettivi più operativi e
la gestione amministrativa,
tecnica e contabile secondo
principi di professionalità
e responsabilità.
3.
L'organizzazione dei
servizi del Comune si
articola in unità operative
che sono, di norma,
aggregate secondo criteri
di omogeneità, in strutture
progressivamente più ampie,
denominate settori, come
disposto dall'apposito
regolamento, anche mediante
il ricorso a strutture
trasversali o a staff
intersettoriali.
4. Il Comune
recepisce ed applica gli
accordi collettivi
nazionali approvati nelle
forme di legge e tutela la
libera organizzazione
sindacale dei dipendenti
stipulando con le
rappresentanze sindacali
gli accordi collettivi
decentrati ai sensi delle
norme di legge e
contrattuali in vigore.
Art. 36
Diritti e doveri dei
dipendenti
1. I
dipendenti comunali,
inquadrati in ruoli
organici e ordinati secondo
categorie funzionali in
conformità alla disciplina
generale sullo stato
giuridico e sul trattamento
economico del personale
stabilito dalla legge e
dagli accordi collettivi
nazionali, svolgono la
propria attività al
servizio e nell'interesse
dei cittadini.
2. Ogni
dipendente comunale è
tenuto ad assolvere con
correttezza e tempestività
gli incarichi di competenza
dei relativi uffici e
servizi e, nel rispetto
delle competenze dei
rispettivi ruoli, a
raggiungere gli obiettivi
assegnati. Egli è altresì
direttamente responsabile
verso il responsabile del
settore e l'amministrazione
degli atti compiuti e dei
risultati conseguiti
nell'esercizio delle
proprie funzioni.
3. Il
regolamento organico
determina le condizioni e
le modalità con le quali il
Comune promuove
l'aggiornamento e
l'elevazione professionale
del personale, assicura
condizioni di lavoro idonee
a preservarne la salute e
l'integrità psicofisica e
garantisce pieno ed
effettivo esercizio delle
libertà e dei diritti
sindacali.
>>TORNA
Titolo II
PERSONALE
DIRETTIVO
Art.
37
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa
delibera della Giunta
Comunale, può nominare un
direttore generale, al di
fuori della dotazione
organica e con un contratto
a tempo determinato,
secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di
organizzazione, dopo aver
stipulato apposita
convenzione tra Comuni le
cui popolazioni assommate
raggiungano i 15.000
abitanti.
2. In tal
caso il direttore generale
dovrà provvedere alla
gestione coordinata dei
servizi tra i Comuni
interessati.
Art. 38
Compiti del Direttore
Generale
1. Il direttore generale
provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di
governo dell'Ente secondo
le direttive che, a tale
riguardo, gli impartirà il
Sindaco.
2. Il
direttore generale
sovrintende alle gestioni
dell'Ente perseguendo
livelli ottimali di
efficacia ed efficienza tra
i responsabili di settore
che allo stesso rispondono
nell'esercizio delle
funzioni loro
assegnate.
3. La durata
dell'incarico non può
eccedere quella del mandato
elettorale del Sindaco, che
può procedere alla sua
revoca, previa delibera
della Giunta Comunale, nel
caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi
fissati o quando sorga
contrasto con le linee di
politica amministrativa
della Giunta, nonché in
ogni altro caso di grave
opportunità.
4. Quando non
risulta stipulata la
convenzione per il servizio
di direzione generale, le
relative funzioni possono
essere conferite dal
Sindaco al Segretario
Comunale, sentita la Giunta
Comunale.
Art. 39
Funzioni del Direttore
Generale
1. Le
funzioni del direttore
generale sono definite e
specificate nel regolamento
sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi.
2. Egli in
particolare esercita le
seguenti funzioni:
a)
predispone, sulla base
delle direttive stabilite
dal Sindaco, programmi
organizzativi o di
attuazione, relazioni o
studi particolari;
b) organizza
e dirige il personale,
coerentemente con gli
indirizzi funzionali
stabiliti dal Sindaco e
dalla Giunta;
c) verifica
l'efficacia e l'efficienza
dell'attività degli uffici
e del personale ad essi
preposto;
d) gestisce i
processi di mobilità
intersettoriale del
personale;
e) riesamina
annualmente, sentiti i
responsabili dei settori,
l'assetto organizzativo
dell'Ente e la
distribuzione dell'organico
effettivo, proponendo alla
Giunta ed al Sindaco
eventuali provvedimenti in
merito;
f) presiede
le commissioni di concorso
per i posti di categoria
"D" e per le selezioni per
le progressioni interne
verticali ed
orizzontali.
Art. 40
Responsabili di settore
1. I
responsabili di settore
sono nominati dal Sindaco
secondo le modalità
previste nel regolamento di
organizzazione.
2. I
responsabili provvedono ad
organizzare gli uffici ed i
servizi ad essi assegnati
in base alle indicazioni
ricevute dal direttore
generale, se nominato,
ovvero dal Segretario e
secondo le direttive
impartite dal Sindaco e
dalla Giunta Comunale;
3. Essi,
nell'ambito delle
competenze loro assegnate,
provvedono a gestire
l'attività dell'ente e ad
attuare gli indirizzi ed a
raggiungere gli obiettivi
indicati dal direttore, se
nominato, dal Sindaco e
dalla Giunta Comunale;
4. Ai
responsabili di settore
sono attribuite, con
riferimento ai servizi
assegnati al settore di
competenza, tutte le
funzioni che la legge ed il
regolamento di
organizzazione demandano ai
responsabili degli uffici e
dei servizi di cui all'art.
51 - comma 3 bis della
Legge 142/1990 e successive
modificazioni ed
integrazioni.
5. Il Sindaco
può delegare ai
responsabili di settore
ulteriori funzioni non
previste dalla legge e dai
regolamenti, impartendo
contestualmente le
necessarie direttive per il
loro corretto
espletamento.
Art. 41
Incarichi dirigenziali e di
alta specializzazione
1. La Giunta
Comunale, nelle forme, con
i limiti e le modalità
previste dalla legge, e dal
regolamento
sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, può
deliberare, al di fuori
della dotazione organica,
l'assunzione con contratto
a tempo determinato di
personale dirigenziale o di
alta specializzazione nel
caso in cui tra i
dipendenti dell'Ente non
siano presenti analoghe
professionalità .
2. La Giunta
Comunale, nel caso di
vacanza del posto o per
altri gravi motivi, può
inoltre provvedere, ai
sensi dell'art.51, comma 5
della Legge 142/1990, alla
copertura dei posti di
responsabile di settore o
di qualifiche di alta
specializzazione, mediante
contratto a tempo
determinato, nelle forme e
con le modalità previste
dal regolamento
sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi.
3. I
contratti a tempo
determinato non possono
essere trasformati a tempo
indeterminato.
Art. 42
Collaborazioni Esterne
1. Il
regolamento può prevedere
collaborazioni esterne, ad
alto contenuto di
professionalità, con
rapporto di lavoro autonomo
per obiettivi determinati e
con convenzioni a
termine.
2. La
convenzione per il
conferimento degli
incarichi di collaborazione
a soggetti estranei
all'amministrazione deve
stabilirne la durata, che
non potrà essere superiore
alla durata del programma,
ed i criteri per la
determinazione del relativo
trattamento economico.
Art. 43
Ufficio di indirizzo e di
controllo
1. Il
Regolamento può prevedere
la costituzione di uffici
posti alle dirette
dipendenze del Sindaco,
della Giunta Comunale o
degli Assessori, per
l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla
legge, costituiti da
dipendenti dell'Ente o da
collaboratori assunti a
tempo determinato, purchè
l'ente non sia dissestato
e/o non versi nelle
situazioni strutturate
deficitarie di cui
all'art.45 del D.Lgs.
504/92.
>>TORNA
Titolo
III
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art.
44
Segretario
Comunale
1. Il
Segretario Comunale è
nominato dal Sindaco, da
cui dipende funzionalmente
ed è scelto nell'apposito
albo.
2. Il
Consiglio Comunale può
approvare la stipulazione
di convenzioni con altri
comuni per la gestione
consortile dell'ufficio del
Segretario Comunale.
3. Lo stato
giuridico ed il trattamento
economico del Segretario
Comunale sono stabiliti
dalla legge e dalla
contrattazione
collettiva.
4. Il
Segretario Comunale, nel
rispetto delle direttive
impartite dal Sindaco,
svolge funzioni di
assistenza
giuridico-amministrativa
agli organi dell'Ente in
ordine alla conformità
dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti.
Art. 45
Funzioni del Segretario
Comunale
1. Il
Segretario Comunale
partecipa alle riunioni di
Giunta e del Consiglio e ne
redige i verbali che
sottoscrive insieme al
Sindaco o a chi legalmente
lo sostituisce.
2. Il
Segretario Comunale può
partecipare a commissioni
di studio e di lavoro
interne all'ente e, con
l'autorizzazione del
Sindaco, a quelle
esterne.
3. Il
Segretario Comunale riceve
dai Consiglieri le
richieste di trasmissione
delle deliberazioni della
Giunta soggette a controllo
eventuale dell'Organo
Regionale di Controllo o
del difensore civico.
4. Egli
presiede l'ufficio comunale
per le elezioni in
occasione delle
consultazioni popolari e
dei referendum.
5. Il
Segretario Comunale roga i
contratti del Comune, nei
quali l'Ente è parte,
quando non sia necessaria
l'assistenza di un notaio,
ed autentica le scritture
private e gli atti
unilaterali nell'interesse
dell'ente, ed esercita
infine ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto
o dal Regolamento o
conferitagli dal
Sindaco.
6. Il
Segretario Comunale
esercita altresì le
seguenti funzioni:
a) promuove i
procedimenti disciplinari
nei confronti dei
responsabili di settore e
adotta le sanzioni sulla
base di quanto prescrive il
regolamento, in armonia con
le previsioni dei contratti
collettivi di lavoro;
b) autorizza
le missioni, le prestazioni
di lavoro straordinario, i
congedi, i permessi dei
responsabili di
settore;
c) emana gli
atti di esecuzione delle
deliberazioni non demandati
alla competenza del Sindaco
o dei responsabili dei
settori.
Art. 46
Vice Segretario
Comunale
1. La
dotazione organica del
personale potrà prevedere
un Vice Segretario Comunale
individuandolo in uno dei
funzionari apicali
dell'Ente.
2. Il Vice
Segretario Comunale
collabora con il Segretario
nello svolgimento delle sue
funzioni organizzative e lo
sostituisce in caso di
assenza o impedimento.
>>TORNA
Titolo
IV
SERVIZI
Art. 47
Forme di gestione
1. L'attività
diretta a conseguire,
nell'interesse della
Comunità, obiettivi e scopi
di rilevanza sociale,
promozione dello sviluppo
economico e civile,
compresa la produzione dei
beni, viene svolta
attraverso servizi pubblici
che possono essere
istituiti e gestiti anche
con diritto di privativa
del Comune, ai sensi di
legge.
2. La scelta
della forma di gestione per
ciascun servizio deve
essere effettuata previa
valutazione comparativa tra
le diverse forme di
gestione previste dalla
legge e dal presunto
statuto.
3. Il Comune
può gestire i servizi
pubblici nelle forme
previste dall'art.22, legge
142/90, comma 3, lettere
a-b-c-d-e.
4.
Nell'organizzazione dei
servizi devono essere,
comunque, assicurate idonee
forme di informazione,
partecipazione e tutela
degli utenti.
Art. 48
Gestione in economia
1.
L'organizzazione e
l'esercizio di servizi in
economia sono, di norma,
disciplinati da appositi
regolamenti
Art. 49
Azienda speciale
1. Il
Consiglio Comunale, nel
rispetto delle norme
legislative e statuarie,
può deliberare gli atti
costitutivi di aziende
speciali per la gestione
dei servizi produttivi e di
sviluppo economico e
civile.
2.
L'ordinamento e il
funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinate
dall'apposito statuto e dai
propri regolamenti interni
approvati, questi ultimi,
dal Consiglio di
amministrazione delle
aziende.
Art. 50
Istituzione
1. Il
Consiglio Comunale, per
l'esercizio di servizi
sociali che necessitano di
particolare autonomia
gestionale, può costituire
istituzioni mediante
apposito atto contenente il
relativo regolamento di
disciplina
dell'organizzazione e
dell'attività
dell'istituzione e previa
redazione di apposito piano
tecnico-finanziario dal
quale risultino: i costi
dei servizi, le forme di
finanziamento, le dotazioni
di beni immobili e mobili,
compresi i fondi
liquidi.
2. Il
regolamento di cui al
precedente 1° comma
determina , altresì, la
dotazione organica di
personale e l'assetto
organizzativo
dell'istituzione, le
modalità di esercizio
dell'autonomia gestionale,
l'ordinamento finanziario e
contabile, le forme di
vigilanza e di verifica dei
risultati gestionali.
3. Gli
indirizzi da osservare sono
approvati dal Consiglio
Comunale al momento della
costituzione ed aggiornati
in sede di esame del
bilancio preventivo e del
rendimento consuntivo
dell'istituzione.
4. Gli organi
dell'istituzione sono il
Consiglio di
Amministrazione, il
Presidente ed il
Direttore.
5. Il
regolamento disciplina il
numero, gli eventuali
requisiti specifici
richiesti ai componenti, la
durata in carica, la
posizione giuridica e lo
status dei componenti il
Consiglio di
Amministrazione, nonché le
modalità di funzionamento
dell'organo.
6. Il
Consiglio provvede
all'adozione di tutti gli
atti di gestione a
carattere generale previsti
dal regolamento.
Art. 51
Il Presidente
1. Il
Presidente rappresenta e
presiede il Consiglio di
Amministrazione, vigila
sull'esecuzione degli atti
del Consiglio ed adotta in
caso di necessità ed
urgenza provvedimenti di
sua competenza da
sottoporre a ratifica nella
prima seduta del Consiglio
di Amministrazione.
Art. 52
Il Direttore
1. Il
Direttore è nominato a
seguito di espletamento di
concorso pubblico oppure
con le modalità previste
dal presente statuto per
l'assunzione di personale
dirigenziale o di alta
specializzazione.
2. Dirige
tutta l'attività
dell'istituzione, è
responsabile del personale,
garantisce la funzionalità
dei servizi, adotta i
provvedimenti necessari ad
assicurare l'attuazione
degli indirizzi e delle
decisioni degli organi
delle istituzioni.
Art. 53
Nomina e revoca
1. Gli
Amministratori delle
Aziende e delle Istituzioni
sono nominati dal Sindaco
tra coloro che abbiano i
requisiti per l'elezione a
consigliere comunale e
comprovata esperienza di
amministrazione.
2. Il
Presidente ed i singoli
componenti possono essere
revocati dal Sindaco, che
provvede contestualmente
alla loro sostituzione.
Art. 54
Società per azioni o a
responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale
può approvare la
partecipazione dell'Ente a
società per azioni o a
responsabilità limitata per
la gestione di servizi
pubblici, eventualmente
provvedendo anche alla loro
costituzione.
2. L'atto
costitutivo, lo statuto o
l'acquisto di quote o
azioni devono essere
approvati dal Consiglio
Comunale e deve in ogni
caso essere garantita la
rappresentatività dei
soggetti pubblici negli
organi di
amministrazione.
3. Il Comune
sceglie i propri
rappresentanti tra soggetti
con specifica competenza
tecnica e professionale e
nel concorrere agli atti
gestionali considera gli
interessi dei consumatori e
degli utenti.
4. I
Consiglieri comunali non
possono essere nominati nei
Consigli di Amministrazione
delle società per azioni o
a responsabilità
limitata.
Art. 55
Gestione associata dei
servizi e delle
funzioni
1. Il Comune
sviluppa rapporti con gli
altri Comuni e la Provincia
per promuovere e ricercare
le forme associative più
appropriate tra quelle
previste dalla legge in
relazione alle attività, ai
servizi, alle funzioni da
svolgere ed agli obiettivi
da raggiungere.
>>TORNA
Titolo V
CONTROLLO INTERNO
Art. 56
Servizi di controllo
interno
1. Ai sensi
dell'art. 1 e seguenti del
D.Lgs. 30.07.1999 n. 286
sono istituiti i seguenti
servizi di controllo
interno:
a) controllo
di regolarità
amministrativa e
contabile;
b) controllo
interno di gestione con il
compito di verificare
l'efficacia e l'economicità
della gestione
amministrativa al fine di
ottimizzare il rapporto tra
costi e risultati;
c)
valutazione delle
prestazioni degli
incaricati dell'area delle
posizioni
organizzative;
d)
valutazione e controllo
strategico al fine di
verificare l'effettiva
attuazione delle scelte
contenute nelle direttive e
negli atti di indirizzo
degli organi politici.
2. Le
funzioni e le modalità di
espletamento dei servizi di
controllo interno sono
disciplinate dall'apposita
regolamentazione.
Art. 57
Controllo finanziario e
contabile
1. Il bilancio di
previsione, il conto
consuntivo e gli altri
documenti contabili
dovranno favorire una
lettura per programmi ed
obiettivi affinchè siano
consentiti, oltre al
controllo finanziario e
contabile, anche quello
sulla gestione e quello
relativo all'efficacia
dell'azione del Comune.
2. L'attività
di revisione potrà
comportare proposte al
Consiglio comunale in
materia di gestione
economico finanziaria
dell'Ente. E' facoltà del
Consiglio richiedere al
revisore specifici pareri e
proposte in ordine agli
aspetti finanziari ed
economici della gestione e
di singoli atti
fondamentali, con
particolare riguardo
all'organizzazione ed alla
gestione dei servizi.
Art. 58
Revisore del conto
1. Il revisore del conto,
oltre a possedere i
requisiti prescritti dalle
norme sull'ordinamento
delle autonomie locali,
deve possedere quelli di
eleggibilità fissati dalla
legge per l'elezione a
Consigliere Comunale e non
ricadere nei casi di
incompatibilità previsti
dalla stessa.
2. Non
possono essere eletti alla
carica di revisore e, se
eletti, decadono
dall'ufficio, coloro che si
trovano nelle condizioni
previste dall'art. 2382
codice civile, nonché i
parenti, i coniugi e gli
affini del tesoriere e dei
consiglieri comunali entro
il IV grado.
3. La
cancellazione o la
sospensione dal ruolo dei
revisori ufficiali dei
conti o dagli albi
professionali è causa di
decadenza dall'ufficio di
revisore del conto.
4. L'incarico
di revisore non può essere
conferito al difensore
civico, a membri del
Comitato Regionale di
controllo e a dipendenti
della Regione
Lombardia.
5.
Nell'esercizio delle sue
funzioni, il revisore avrà
diritto di accesso agli
atti e documenti connessi
alla sfera delle sue
competenze.
6. Ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. n.
77/1995 e successive
modificazioni ed
integrazioni, il revisore
dura in carica tre anni ed
è rieleggibile per una sola
volta.
>>TORNA
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME
ASSOCIATIVE
Capo I
Organizzazione
territoriale
Art. 59
Organizzazione
sovracomunale
1. Il
Consiglio Comunale promuove
e favorisce forme di
collaborazione con gli
altri enti pubblici
territoriali al fine di
coordinare ed organizzare
unitamente agli stessi i
propri servizi tendendo al
superamento del rapporto
puramente istituzionale
.
>>TORNA
Capo II
Forme collaborative
Art. 60
Principio di
cooperazione
1. L'attività
dell'Ente, diretta a
conseguire uno o più
obbiettivi di interesse
comune con altri Enti
Locali, si organizza
avvalendosi dei moduli e
degli istituti previsti
dalla legge attraverso
accordi ed intese di
cooperazione.
Art. 61
Convenzioni
1. Il Comune
promuove la collaborazione,
il coordinamento e
l'esercizio associato di
funzioni, anche
individuando nuove attività
di comune interesse, ovvero
l'esecuzione e la gestione
di opere pubbliche, la
realizzazione di iniziative
e programmi speciali ed
altri servizi,
privilegiando la
stipulazione di apposite
convenzioni con altri Enti
Locali.
2. Le
convenzioni contenenti gli
elementi e gli obblighi
previsti dalla legge, sono
approvate dal Consiglio
Comunale a maggioranza
assoluta dei
componenti.
Art. 62
Consorzi
1. Il
Consiglio Comunale, in
coerenza ai principi
statutari, promuove la
costituzione del Consorzio
tra enti per realizzare e
gestire servizi rilevanti
sotto il profilo economico
ed imprenditoriale, ovvero
per economia di scala
qualora non sia conveniente
l'istituzione di azienda
speciale e non sia
opportuno avvalersi delle
forme organizzative per i
servizi stessi, previsto
nell'articolo
precedente.
2. La
convenzione oltre al
contenuto prescritto dal
secondo comma del
precedente articolo 51 deve
prevedere l'obbligo di
pubblicazione degli atti
fondamentali del consorzio
negli albi pretori degli
enti contraenti.
3. Il
Consiglio Comunale,
unitamente alla
convenzione, approva lo
Statuto del Consorzio che
deve disciplinare
l'ordinamento organizzativo
e funzionale del nuovo ente
secondo le norme previste
per le aziende speciali dei
Comuni, in quanto
compatibili.
4. Il
Consorzio assume carattere
polifunzionale quando si
intendono gestire da parte
dei medesimi enti locali
una pluralità di servizi
attraverso il modulo
consortile.
Art. 63
Unione di Comuni
1. In
attuazione del principio in
cui al precedente articolo
50 e dei principi della
legge riforma delle
autonomie locali articoli
11 e 26 della legge 142/90,
il Consiglio Comunale ove
sussistano le condizioni,
costituisce, nelle forme e
con le finalità previste
dalla legge, l'unione di
comuni con l'obbiettivo di
migliorare le strutture
pubbliche ed offrire
servizi più efficienti alla
collettività e con
l'obbiettivo di addivenire
alla fusione degli
stessi.
Art. 64
Accordi di programma
1. Il Comune
per la realizzazione di
opere, interventi di
programmi previsti in leggi
speciali o settoriali che
necessitano
dell'attivazione di un
procedimento complesso per
il coordinamento e
l'integrazione
dell'attività di più
soggetti interessati,
promuove e conclude accordi
di programma.
2. L'accordo,
oltre alle finalità
perseguite, deve prevedere
le forme per l'attivazione
dell'eventuale arbitrato e
degli interventi
surrogatori ed, in
particolare:
a)
determinare i tempi e le
modalità delle attività
preordinate e necessarie
alla realizzazione
dell'accordo;
b)
individuare attraverso
strumenti appropriati,
quali il piano finanziario,
i costi, le fonti di
finanziamento e le relative
regolazioni dei rapporti
fra gli enti coinvolti;
c) assicurare
il coordinamento di ogni
altro connesso
adempimento.
3. Quando
sull'oggetto dell'accordo
di programma vi sia
competenza primaria o
prevalente del Comune di
San Giacomo delle Segnate
compete al Sindaco
l'iniziativa per la
promozione e la formale
approvazione del
medesimo.
4. Quando
l'opera, l'intervento o il
programma da realizzare
rientrino tra le materie
attribuite alla competenza
del Consiglio o della
Giunta comunale prima della
formale sottoscrizione o
approvazione, il Sindaco
dovrà acquisire preventivo
atto di indirizzo dai
predetti organi collegiali,
se ciò non è contenuto in
altro atto fondamentale già
adottato.
5. A
conclusione del
procedimento, il Sindaco
definisce e sottoscrive
l'accordo raggiunto in
conformità agli indirizzi
espressi se necessari, dal
Consiglio o dalla
Giunta.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 65
Partecipazione
1. Il Comune
garantisce e promuove la
partecipazione dei
cittadini all'attività
dell'Ente, al fine di
assicurarne il buon
andamento, l'imparzialità e
la trasparenza.
2. Per gli
stessi fini, il Comune
privilegia le libere forme
associative e le
organizzazioni di
volontariato,
incentivandone l'accesso
alle strutture ed ai
servizi dell'Ente.
3. Ai
cittadini, inoltre sono
consentite forme dirette e
semplificate di tutela
degli interessi che
favoriscano. il loro
intervento nella formazione
degli atti.
4.
L'Amministrazione può
attivare forme di
consultazione, per
acquisire il parere su
specifici problemi.
5.
L'Amministrazione
istituisce commissioni
nominate dal Consiglio
Comunale per il
raggiungimento dei fini
richiamati al comma 1.
>>TORNA
Capo I
Iniziativa
politica e amministrativa
Art. 66
Interventi nel procedimento
amministrativo
1. I
cittadini ed i soggetti
portatori di interessi
coinvolti in un
procedimento
amministrativo, hanno
facoltà di intervenirvi,
tranne che per i casi
espressamente esclusi dalla
legge e dai regolamenti
comunali.
2. La
rappresentanza degli
interessi da tutelare può
avvenire ad opera sia dei
soggetti singoli che di
soggetti collettivi
rappresentativi di
interessi
superindividuali.
3. Il
responsabile del
procedimento,
contestualmente all'inizio
dello stesso, ha l'obbligo
di informare gli
interessati mediante
comunicazione personale
contenente le indicazioni
previste dalla legge.
4. Il
regolamento stabilisce
quali siano i soggetti cui
le diverse categorie di
atti debbano essere
inviati, nonché i
dipendenti responsabili dei
relativi procedimenti
ovvero i meccanismi di
individuazione del
responsabile del
procedimento.
5. Qualora
sussistano particolari
esigenze di celerità o il
numero di destinatari o la
indeterminatezza degli
stessi la renda
particolarmente gravosa, è
consentito prescindere
dalla comunicazione,
provvedendo a mezzo di
pubblicazione all'albo
pretorio o altri mezzi,
garantendo, comunque, altre
forme di idonea
pubblicazione e
informazione.
6. Gli aventi
diritto, entro trenta
giorni dalla comunicazione
personale o dalla
pubblicazione del
provvedimento, possono
rappresentare istanze,
memorie scritte, proposte e
documenti pertinenti
all'oggetto del
procedimento.
7. Il
responsabile
dell'istruttoria, entro 20
giorni dalla ricezione
delle richieste di cui al
precedente comma 6, deve
pronunciarsi
sull'accoglimento o meno e
rimettere le sue
conclusioni, in forma
scritta, all'organo
comunale competente
all'emanazione del
provvedimento finale.
8. Il mancato
o parziale accoglimento
delle richieste e delle
sollecitazioni pervenute
deve essere adeguatamente
motivato nella premessa
dell'atto e può essere
preceduto da
contraddittorio orale.
9. Se
l'intervento partecipativo
non concerne l'emanazione
di un provvedimento,
l'amministrazione deve in
ogni caso esprimere per
iscritto, entro 30 giorni,
le proprie valutazioni
sull'istanza, la petizione
e la proposta.
10. I
soggetti di cui al comma 1°
hanno altresì diritto a
prendere visione di tutti
gli atti del procedimento,
salvo quelli che il
regolamento sottrae
all'accesso.
11. La giunta
potrà concludere accordi
con i soggetti intervenuti
per determinare il
contenuto discrezionale del
provvedimento.
Art. 67
Istanze
1. I
cittadini, le associazioni,
i comitati ed i soggetti
collettivi in genere
possono rivolgere al
Sindaco interrogazioni con
le quali si chiedano
ragioni su specifici
aspetti dell'attività
dell'amministrazione.
2. La
risposta all'interrogazione
viene fornita entro il
termine massimo di 30
giorni dal Sindaco o dal
Segretario, o dal
dipendente responsabile a
seconda della natura
politica o gestionale
dell'aspetto sollevato.
3. Le
modalità
dell'interrogazione sono
indicate dal regolamento
sulla partecipazione, il
quale deve prevedere i
tempi, la forma scritta o
altra idonea forma di
comunicazione delle
risposte, nonché adeguate
misure di pubblicità
dell'istanza.
Art. 68
Petizioni
1. Tutti i
cittadini possono
rivolgersi, in forma
collettiva, agli organi
dell'amministrazione per
sollecitarne l'intervento
su questioni di interesse
generale o per esporre
comuni necessità.
2. Il
regolamento di cui al terzo
comma dell'art.67 determina
la procedura della
petizione, i tempi, le
forme di pubblicità e
l'assegnazione all'organo
competente, il quale
procede nell'esame e
predispone le modalità di
intervento del Comune sulla
questione sollevata o
dispone l'archiviazione
qualora non ritenga di
aderire all'indicazione
contenuta nella petizione.
In quest'ultimo caso, il
provvedimento conclusivo
dell'esame da parte
dell'organo competenze deve
essere espressamente
motivato ed adeguatamente
pubblicizzato.
3. La
petizione è esaminata
dall'organo competente
entro giorni 30 dalla
presentazione.
4. Se il
termine previsto al comma
terzo non è rispettato,
ciascun consigliere può
sollevare la questione in
Consiglio, chiedendo
ragione al Sindaco del
ritardo o provocando una
discussione sul contenuto
della petizione. Il Sindaco
è comunque tenuto a porre
la petizione all'ordine del
giorno della prima seduta
del consiglio.
5. La
procedura si chiude in ogni
caso con un provvedimento
espresso, di cui è
garantita al soggetto
proponente la
comunicazione.
Art. 69
Proposte
1. N. 50
cittadini possono avanzare
proposte per l'adozione di
atti amministrativi che il
Sindaco trasmette entro 30
giorni successivi
all'organo competente,
corredate del parere dei
responsabili dei servizi
interessati e del
Segretario, nonché
dell'attestazione relativa
alla copertura
finanziaria.
2. L'organo
competente deve sentire i
proponimenti
dell'iniziativa entro 30
giorni dalla presentazione
della proposta.
3. Tra
l'Amministrazione comunale
e i proponimenti si può
giungere alla stipulazione
di accordi nel
perseguimento del pubblico
interesse al fine di
determinare il contenuto
del provvedimento finale
per cui è stata promossa
l'iniziativa popolare.
>>TORNA
Capo II
Associazionismo e
partecipazione
Art. 70
Libere forme
associative
1. Il Comune
valorizza le libere forme
associative e le libere
organizzazioni di
volontariato, le
fondazioni, i comitati
anche a livello
territoriale e le
istituzioni private,
indicati d'ora in avanti
come "libere forme
associative"; ne riconosce
l'importanza sociale
promuovendo idonee forme di
collaborazione.
2. E'
istituito presso il Comune
l'albo delle libere forme
associative, conservato ed
aggiornato dalla Giunta.
L'albo è pubblico; copie di
esso sono poste a
disposizione dei cittadini
presso la sede comunale,
per la consultazione.
3. Sono
iscritte, a domanda,
all'albo le forme
associative che:
a) svolgono
l'attività, almeno in parte
e in modo non occasionale,
nel territorio del Comune,
ed in esso mantengono
attiva una sede o un
recapito;
b) perseguono
fini di utilità sociale, di
beneficenza e assistenza,
di culto, di cultura, di
ricreazione di promozione o
svolgimento di attività
sportive, tutela,
salvaguardia e
valorizzazione
dell'ambiente o comunque
fini di pubblico
interesse;
c) svolgono
un attività non in
contrasto con le
disposizioni di legge;
d) non
abbiano fini di lucro.
4. La domanda
di iscrizione è presentata
alla Giunta; alla domanda
deve essere allegato lo
statuto o l'atto
costitutivo o, qualora non
esistano uno statuto o un
atto costitutivo redatti in
forma scritta, una
dichiarazione resa dai
promotori con le modalità
da cui risultino
sinteticamente la
struttura, i fini, le
responsabilità l'eventuale
conferimento di poteri di
rappresentanza verso i
terzi. Nella domanda devono
essere indicate le materie
di interesse nella forma
associativa.
5. Sono
automaticamente iscritti
all'albo i sindacati e le
associazioni di categoria a
carattere nazionale purché
aventi rappresentanza sul
territorio comunale.
6.
L'iscrizione all'albo non
comporta alcuna ingerenza
dell'Amministrazione
Comunale nell'attività,
negli obiettivi e
nell'organizzazione delle
forme associative. I
controlli della Giunta per
la tutela dell'albo sono
rivolti esclusivamente a
verificare la sussistenza
dei requisiti per
l'iscrizione.
7. Il Comune
riconosce le forme
associative iscritte
all'albo quali suoi
interlocutori, nei modi e
nelle forme previste dallo
statuto e dal regolamento
comunale.
8. Il Comune
favorisce il coordinamento
tra le forme associative
iscritte all'albo. Il
Consiglio Comunale
determina le aree di
interesse comune previsto
dal regolamento.
9. Le scelte
amministrative che incidono
o possono produrre effetti
all'attività delle
associazioni possono essere
precedute dall'acquisizione
di parei espressi dagli
organismi collegiali delle
stesse entro 30 giorni
dalla richiesta dei
soggetti interessati.
Art. 71
Organismi di
partecipazione
1. Il Comune
promuove e tutela le varie
forme di partecipazione dei
cittadini. Tutte le
aggregazioni hanno i poteri
di iniziativa previsti
negli articoli
precedenti.
2.
L'amministrazione Comunale
può promuovere la
costituzione di appositi
organismi determinando:
finalità da perseguire,
requisiti per l'adesione,
composizione degli organi
di direzione .
3. Gli
organismi previsti dal
comma precedente e quelli
esponenziali di interessi
circoscritti al territorio
Comunale sono sentiti nelle
materie oggetto di
attività. o per interventi
mirati a porzioni di
territorio. Il relativo
parere deve essere fornito
entro 30 giorni dalla
richiesta.
Art. 72
Incentivazione
1. Alle
associazioni ed agli
organismi di
partecipazione, possono
essere erogate forme di
incentivazione con apporti
di natura finanziaria -
patrimoniale, tecnico -
professionale,
organizzativo ed
informazione come previsto
dal regolamento e nella
piena osservanza delle
disposizioni di cui
all'art. 12 della legge 7
agosto 1990 n.241.
Art. 73
Partecipazione alle
commissioni
1. Le
commissioni consiliari, su
richiesta delle
associazioni e degli
organismi interessati,
invitano ai propri lavori i
rappresentanti di questi
ultimi.
>>TORNA
Capo III
Referendum - Diritti di
accesso
Art. 74
Referendum
1. Nelle
materie di competenza del
Consiglio Comunale e della
Giunta comunale, ad
eccezione di quelle
attinenti alla finanza
comunale, ai tributi e alle
tariffe, al personale ed
all'organizzazione degli
uffici e dei servizi, alle
nomine ed alle
designazioni, alle attività
amministrative vincolate da
leggi statali o regionali,
possono essere indetti
referendum consultivi, allo
scopo di acquisire il
preventivo parere della
popolazione o referendum
per l'abrogazione in tutto
o in parte di
provvedimenti, compresi gli
atti normativi e gli
strumenti di
pianificazione, già
adottati dal Consiglio o
dalla Giunta.
2. Non sono
ammessi referendum
abrogativi di atti politici
o di indirizzo e comunque
non aventi effetti
amministrativi diretti sui
cittadini.
3. I
referendum consultivi ed
abrogativi sono indetti dal
Sindaco, su iniziativa del
Consiglio Comunale assunta
a maggioranza di almeno due
terzi dei componenti, o su
richiesta di almeno il 15%
dei cittadini che risultino
iscritti nelle liste
elettorali al momento
dell'inizio della raccolta
delle firme.
4. Il
Segretario Comunale decide
sull'ammissibilità della
richiesta referendaria.
5. Il
Segretario Comunale può
essere chiamato anche ad
esprimersi in via
preventiva sulla
formulazione di quesiti e
sull'attinenza degli stessi
alle materie suscettibili
di consultazione
referendaria, senza
pregiudizio per la
valutazione definitiva
circa la sussistenza di
tutti gli altri elementi
richiesti dallo Statuto e
dalle norme
regolamentari.
6. Le
consultazioni referendarie
potranno tenersi non più di
una volta ogni anno, in
giorni compresi tra il 15
aprile e il 15 giugno o tra
il 15 settembre e il 15
novembre.
7. I
referendum non possono
avere luogo in coincidenza
con altre operazioni di
voto.
8. Il
referendum è valido se ha
partecipato al voto almeno
la metà dei cittadini
aventi diritto. S'intende
approvata la risposta che
abbia conseguito la
maggioranza dei consensi
validamente espressi.
9. Nei
referendum abrogativi,
l'approvazione della
proposta referendaria
determina la caducazione
dell'atto o delle parti di
esso sottoposte a
referendum, con effetto dal
centottantesimo giorno
successivo alla
proclamazione dell'esito
del voto. Entro tale data
il Consiglio Comunale è
tenuto ad assumere gli
eventuali provvedimenti
necessari per regolamentare
gli effetti del referendum
ed eventualmente adottare
la disciplina sostitutiva
degli atti abrogati, in
conformità all'orientamento
scaturito dalla
consultazione.
10. Nei
referendum consultivi, il
Consiglio Comunale adotta,
entro quattro mesi dalla
proclamazione dell'esito
della consultazione, le
determinazioni
conseguenti.
11. Il
mancato recepimento delle
indicazioni referendarie
consultive dovrà essere
adeguatamente motivato.
12. Le
modalità di presentazione
dei quesiti referendari e
di raccolta delle firme, le
procedure e i termini per
l'indizione della
consultazione referendaria
sono disciplinate, secondo
i principi dello Statuto,
nel regolamento sul
decentramento
amministrativo e la
partecipazione.
Art. 75
Diritti di accesso
1. Ai
cittadini singoli o
associati è garantita la
libertà di accesso agli
atti della amministrazione
e dei soggetti che
gestiscono servizi pubblici
comunali, secondo le
modalità definite dal
regolamento.
2. Sono
sottratti al diritto di
accesso gli atti che le
disposizioni legislative
dichiarano riservati o
sottoposti a limiti di
divulgazione e quelli
esplicitamente individuati
nel regolamento.
3. Il
regolamento, oltre ad
enucleare le categorie
degli atti riservati,
disciplina anche i casi in
cui è applicabile
l'istituto dell'accesso
differito e detta norme di
organizzazione per il
rilascio di copie.
Art. 76
Diritto di informazione
1. Tutti gli
atti dell'Amministrazione,
delle aziende speciali, e
delle istituzioni sono
pubblici, con le
limitazioni previste al
precedente articolo.
2. L'ente
deve, di norma, avvalersi,
oltre che dei sistemi
tradizionali della
notificazione e della
pubblicazione all'albo
pretorio, anche dei mezzi
di comunicazione ritenuti
più idonei ad assicurare il
massimo di conoscenza degli
atti.
3.
L'informazione deve essere
esatta, tempestiva,
inequivocabile completa e,
per gli atti aventi una
pluralità indistinta di
destinatari, deve avere
carattere di
generalità.
4. La Giunta
Comunale adotta i
provvedimenti organizzativi
interni ritenuti idonei a
dare concreta attuazione al
diritto di
informazione.
5. Il
regolamento sul diritto di
accesso detta norme atte a
garantire l'informazione
dei cittadini, nel rispetto
dei principi sopraenunciati
e disciplina la
pubblicazione per gli atti
previsti dall'art. 26 legge
7 agosto 1990 n.241.
Art. 77
Difensore civico
1. Il Comune
ricerca forme di
collaborazione con altri
Comuni per l'istituzione e
l'utilizzo, in forma
associata, dell'ufficio del
difensore civico.
2. In assenza
di istituzione e gestione
in forma associata di tale
ufficio il Comune si
avvarrà del difensore
civico della Regione
Lombardia.
>>TORNA
Titolo
III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 78
Statuto
1. Lo statuto
contiene le norme
fondamentali
dell'ordinamento comunale.
Ad esso devono conformarsi
tutti gli atti normativi
del Comune.
2. E' Ammessa
l'iniziativa da parte di
almeno 150 cittadini per
proporre modificazioni allo
statuto anche mediante un
progetto redatto in
articoli. Si applica in
tale ipotesi la disciplina
prevista per l'ammissione
delle proposte di
iniziativa popolare.
3. Lo statuto
e le sue modifiche, entro
15 giorni successivi alla
data di esecutività, sono
sottoposti a forme di
pubblicità che ne
consentono l'effettiva
conoscibilità.
Art. 79
Regolamenti
1. I
regolamenti costituiscono
atti fondamentali del
Comune, formati ed
approvati dal Consiglio o
dalla Giunta in conformità
alle disposizioni di legge
che disciplinano la
competenza ad
adottarli.
2. La potestà
regolamentare è esercitata
secondo i principi e le
disposizioni stabilite
dalla legge e dallo
statuto. Per realizzare
l'unitarietà e l'armonia
dell'ordinamento autonomo
comunale, le disposizioni
dei regolamenti sono
coordinate fra loro secondo
i criteri fissati dallo
statuto.
Art. 80
Adeguamento delle fonti
normative comunali
e leggi sopravvenute
1. Gli
adeguamenti dello Statuto e
dei Regolamenti debbono
essere apportati, nel
rispetto dei principi
dell'ordinamento comunale
contenuti nella
Costituzione, nella legge 8
giugno 1990 n.142, ed in
altre leggi e nello Statuto
stesso, entro 120 giorni
successivi all'entrata in
vigore delle nuove
disposizioni, fatti salvi i
termini diversi previsti
dalle leggi medesime.
Art. 81
Ordinanze
1. Il Sindaco
emana nel rispetto delle
norme costituzionali e dei
principi generali
dell'ordinamento giuridico,
ordinanze contingibili ed
urgenti nelle materie e per
le finalità di cui al comma
2 dell'art. 38 della legge
8 giugno 1990 n.142.
Tali
provvedimenti devono essere
adeguatamente motivati.
La loro
efficacia, necessariamente
limitata nel tempo, non può
superare il periodo in cui
perdura la necessità
2 Il Sindaco
emana ordinanze di
carattere ordinario, in
applicazione di norme
legislative e
regolamentari.
3 Il
Segretario Comunale può
emanare, nell'ambito delle
proprie funzioni, circolari
e direttive applicative di
disposizioni di leggi.
4 Le
ordinanze cui ai commi 1 e
2 devono essere pubblicate
per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio. Durante
tale periodo devono altresì
essere sottoposte a forme
di pubblicità che le
rendano conoscibili e
devono essere accessibili
in ogni tempo a chiunque
intenda consultarli.
5 In caso di
assenza del Sindaco, le
ordinanze di cui al comma 1
sono emanate da chi lo
sostituisce ai sensi del
presente Statuto.
6 Quando
l'ordinanza ha carattere
individuale, essa deve
essere notificata al
destinatario. Negli altri
casi essa viene pubblicata
nelle forme previste dal
precedente comma
quarto.
Art. 82
Norme transitorie e
finali
1. Lo Statuto
e le sue eventuali
modifiche entrano in vigore
dopo aver ottemperato agli
adempimenti di legge e
secondo le modalità
previste dall'art. 4 comma
4 della legge n.
142/90.
2. Il
Consiglio approva entro un
anno i regolamenti previsti
dal presente Statuto e
non
ancora dottati. Fino
all'adozione dei suddetti
regolamenti, restano in
vigore le norme adottate
dal Comune secondo la
precedente legislazione che
risultano compatibili con
la legge e lo
Statuto.
>>TORNA
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